Si caratterizza, rispetto alle altre prestazioni infortunistiche, per la sua finalità preventiva, e consiste in un'indennità differenziale calcolata in modo da assicurare un reddito prossimo alla retribuzione percepita nella lavorazione abbandonata, perchè suscettibile di aggravare la silicosi o 1'asbestosi, per il periodo di un anno dall’abbandono, con meccanismi di tetto volti ad evitare locupletazioni
Norme particolari sono dettate per la silicosi e 1'asbestosi (art. 145 T.U. 1965).
Le prestazioni assicurative sono dovute:
a) in tutti i casi di silicosi e di asbestosi - con le loro conseguenze dirette - da cui sia derivata la morte ovvero un'inabilita permanente al lavoro superiore al 10%;
b) in tutti i casi di silicosi e di asbestosi associate ad altre forme morbose dell’apparato circolatorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procede ad una valutazione globale del danno.
Le prestazioni di cui alla lett. b) sono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associata ad altre forme morbose dell’apparato circolatorio o cardiocircolatorio.
Prima della riforma intervenuta ad opera dell’art. 4 L. 27 dicembre 975 n. 780 agli effetti indennitari assumevano rilevanza i soli casi di associazione della silicosi e dell’asbestosi con la tubercolosi in fase attiva, anche se iniziale; nel testo emendato 1'associazione com prende invece qualsiasi forma morbosa dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. L'art. 4, dato il suo contenuto innovativo e la mancanza di specifiche disposizioni a carattere transitorio, non ha efflcacia retroattiva e non è quindi applicabile agli eventi verificatisi sotto la vigenza della normativa precedente
“La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art 145 lett. a) d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (così come sostituito dall'art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 780) contrasti con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita in caso di silicosi o di asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%, come previsto quando l'inabilità derivi da infortunio o da generica malattia professionale.Si dubita della costituzionalità della norma impugnata sotto un duplice profilo: a) in quanto il requisito, di un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, ai fini del diritto alla rendita verrebbe a realizzare un'ingiustificata disparità di trattamento a danno dei lavoratori affetti da silicosi o asbestosi rispetto ai lavoratori colpiti da infortunio o da altra malattia professionale, per i quali, invece, è richiesto un grado di inabilità permanente superiore soltanto al 10% (art. 3 Cost.); b) in quanto tale maggior rigore, e la conseguente esclusione dalla rendita, verrebbe a privare i lavoratori colpiti da silicosi o da asbestosi, con un grado di inabilità compreso fra l'11 e il 20%, dei mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38 Cost.).
Va respinta la tesi avanzata dalle parti private quando sostengono che la questione sollevata sia stata già risolta dalla sentenza di questa Corte n. 93 del 24 maggio 1977 e sia quindi infondata perchè la norma denunciata (art. 145, lett. a) t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, ora sostituito dall'art. 4 della legge n. 780 del 1975) sarebbe già stata eliminata dall'ordinamento per effetto della predetta pronuncia. Infatti la citata sentenza n. 93 del 1977 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro. Ma l'impugnato art. 145 dello stesso t.u., come tutta la normativa attinente la silicosi e l'asbestosi (capo III del t.u.), costituisce una disciplina autonoma rispetto a quella relativa alle malattie professionali in generale, e quindi anche rispetto al citato art. 74, oggetto della sentenza n. 93/1977 di questa Corte, cosicché la dichiarazione di illegittimità di detto articolo non può considerarsi automaticamente estesa alla norma impugnata.
La questione è fondata.
La citata sentenza della Corte n. 93 del 1977 ha esplicitamente eliminato la differenza di grado di indennizzabilità che prima esisteva tra gli infortuni sul lavoro da un lato e le malattie professionali dall'altro, affermando il principio che "non esiste alcuna diversità (se non puramente eziologica) tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro, comportando ambedue un'unica conseguenza: la invalidità temporanea o permanente, assoluta o parziale". Orbene, se il presupposto per l'assegnazione della rendita è l'inabilità permanente, e se ai fini della sua corresponsione non è consentito differenziarne la percentuale, sulla base della diversa natura degli eventi che hanno prodotto l'identica conseguenza, - appare ingiustificata e priva di qualsiasi razionalità la disparità di trattamento che dopo la citata sentenza di questa Corte si è venuta a determinare nell'ordinamento, tra i lavoratori che si trovano nella medesima situazione di inabilità, a seconda che l'evento da cui deriva sia la silicosi o l'asbestosi (nel qual caso per ottenere la rendita è necessario un grado d'inabilità superiore al 20%) oppure un'altra generica malattia professionale (nel qual caso si richiede, allo stesso fine, un grado di inabilità superiore soltanto al 10%). Questa discriminazione, in danno del lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi, tanto più è arbitraria e irragionevole se si pensa che nel trattamento più favorevole previsto attualmente dall'art. 74 del t.u. n. 1124 del 1965 sono ricomprese - come esattamente osserva nell'ordinanza di rimessione il Pretore di Torino (reg. ord. n. 352/ 1978) - malattie molto simili alla silicosi, benché meno gravi, come la broncopneumopatia da silicati. Né può fornire una valida giustificazione alla disparità denunciata la specialità della disciplina prevista per le due specifiche tecnopatie della silicosi e dell'asbestosi, rispetto alle altre malattie professionali, in quanto tale normativa speciale, lungi dal voler concedere ai colpiti da dette malattie una minor tutela, è stata tradizionalmente diretta al fine opposto, quello cioè di riconoscerne la particolare pericolosità, sia per l'insidiosità della patogenesi, sia per la gravità e irreversibilità degli esiti permanenti che ne derivano.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 145, I c, lett. a) spiega la sua efficacia anche in ordine alle situazioni giuridiche non ancora esaurite, con la conseguenza che il giudice deve tenerne conto, anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del giudizio, nel pronunciarsi sul rapporto sottoposto al suo esame.
In relazione alla sentenza della Corte cost. n. 93 del 1977 certa giurisprudenza di merito aveva sostenuto che la disciplina dettata dall’art. 145,1 c, lett. a) doveva considerarsi implicitamente caducata, sia perchè l’art. 74 T.U. si riferisce alla generalità delle malattie professionali e ricomprende, quindi, anche l’asbestosi e la silicosi, sia perchè il cit. art. 145 si limita a richiamare, per queste ultime, la stessa percentuale minima invalidante fissata in via generale da detta norma . La Corte di Cassazione con sentenza 29 aprile 1983 n. 2980 ha sostenuto che l’indennizzabilità della silicosi, ove da essa derivi un'inabilita permanente superiore al 10% ma inferiore al 20%, deve essere affermata non già alla stregua della sentenza della Corte cost. n. 93 del 1977, bensi della sentenza n. 64 del 1981.
Lo stesso art. 4 L. n. 780, se ha ampliato 1'ambito della tutela assicurativa attribuendo rilevanza anche a talune forme morbose associate, non ha però eliminato la necessita che fra la silicosi e 1'asbestosi e l’inabilita o la morte ricorra un nesso di derivazione causale. Tale nes-so deve pertanto sussistere anche nel caso di associazione della tecnopatia ad altra affezione dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, con la conseguenza che la tutela assicurativa rimane inoperante qualora la silicosi o 1'asbestosi non abbia avuto alcuna efficienza causale e l'inabilità o il decesso siano stati causati esclusivamente da una delle altre affezioni dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio associate e coesistenti con le anzidette tecnopatie . In particolare e stato chiarito che, in caso di morte di un lavoratore affetto da silicosi ma cagionata da malattia soprawenuta e indipendente dalla tecnopatia, quest'ultima e « concausa » solo se non si sia limitata a produrre la debilitazione delTorganismo, ma abbia inciso anche sui caratteri della malattia sopravvenuta, accelerandone il decorso verso 1'evento letale .Nel caso di associazione della silicosi con altre forme morbose la valutazione del grado di inabilita va riferita non alla sola silicosi ma al-1'intero quadro morboso, ed il riconoscimento del diritto alla rendita non e subordinato ad una misura percentuale minima di inabilita im-putabile alla sola tecnopatia .II nesso eziologico fra silicosi e inabilita o morte deve essere rigoro-samente provato dal lavoratore e dai suoi superstiti, che chiedono le prestazioni assicurative, anche nel caso di associazione della tecnopatia ad altre affezioni delTapparato respiratorio e cardiocircolatorio, dal momento che il cit. art. 4 L. n. 780 del 1975 non ha introdotto alcuna presunzione legale di causalita fra silicosi e inabilita o decesso .La retribuzione base per la liquidazione della rendita e quella rela-tiva ai dodici mesi precedenti la manifestazione della malattia. Se la malattia si verifica dopo 1'abbandono della lavorazione (in caso di di-soccupazione e occupazione in lavorazioni non soggette all’obbligo dell’assicurazione), la retribuzione di riferimento è quella percepita al momento della manifestazione della malattia, da lavoratori adibiti, nella stessa localita, alla stessa attivita dell’infortunato.Infine, se la malattia si manifesta dopo 1'abbandono della lavora-zione ed il lavoratore e occupato in attivita soggette all'obbligo assicu-rativo, la retribuzione di riferimento e quella che sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse awenuta alla data dell’abbandono delle attivita stesse. Se, pero, tale retribuzione risul-ta inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifesta-zione della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione .Nel caso che - per 1'esecuzione di cure o di accertamenti diagnosti-ci di competenza dell’Istituto assicuratore - 1'assicurato sia obbligato ad astenersi dal lavoro, egli ha diritto, « durante il periodo di astensio-ne, ad un assegno giornaliero nella misura corrispondente all’indennita d'infortunio per inabilita temporanea assoluta » (art. 148 T.U. 1965) . E stato affermato che detto diritto sussiste indipendentemente dalTeffettivo svolgimento, nello stesso periodo, di una concreta attivita lavorativa che egli sia stato costretto ad interrompere, e cio in quanto la locuzione « astenersi» fa riferimento ad un lavoro anche solo poten-ziale delTassicurato, senza che rilevi in contrario il fatto che, ai sensi delTart. 68 T.U. 1965,1'assegno debba essere calcolato in base alla re-tribuzione giornaliera effettivamente percepita; detta norma rinvia, in-fatti, agli artt. 116 e 120 dai quali si deduce che la retribuzione, da con-siderare ai fini delTassegno, non e necessariamente quella percepita al momento del ricovero, delle cure e degli accertamenti diagnostici, ma puo essere determinata anche con riguardo a periodi anteriori e a retri-buzioni convenzionali .Al lavoratore affetto da silicosi e asbestosi - con grado di inabilita permanente non superiore all'80% - che per ragioni profilattiche ab-bandoni la lavorazione morbigena viene erogata per la durata di un anno una rendita cd. di passaggio .
L’articolo 150 richiamato in oggetto recita:”Qualora l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perchè riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado, purchè non superiore all'ottanta per cento, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità che possono spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia una rendita di passaggio.
Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 140, tale rendita è pari ai due terzi della differenza in meno tra la retribuzione giornaliera, determinata ai sensi dell'articolo 116, comma secondo, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della lavorazione morbigena e quella, determinata allo stesso modo, percepita per la nuova occupazione.
Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita medesima è pari ai due terzi della retribuzione giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennità di disoccupazione.
Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno, si applica il trattamento previsto nel secondo comma.
La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di dieci anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione, non compresa fra quelle di cui all'art. 140, risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia (1).
La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennità spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con l'indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.
La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo assegno giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione dell'assegno medesimo. “
Si rammenta che la Corte Cost. con sentenza n. 178 del 10-2-1988, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 150, 5° comma, del D.P.R. 30-6-1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che la rendita ivi indicata possa essere concessa anche quando non sia stata corrisposta quella prevista dal 1° comma dello stesso articolo sempre che ricorrano tutte le altre condizioni in esso prescritte
L'art. 150 T.U. 1965 condiziona, dunque, il diritto alla rendita di passaggio al contestuale concorso di tre condizioni:
1. inabilita permanente da silicosi di grado non superiore all'80%;
2. attualita dell'impiego dell'assicurato in lavorazioni silicotigene;
3. abbandono di dette lavorazioni per ragioni profilattiche.
La Cassazione con sentenza 21.2.2002 n. 2500 ha affermato che l'esistenza di tali condizioni deve essere accertata in riferimento al momento in cui il lavoratore — ancora esposto ad un ambiente di lavoro morbigeno — manifesta 1'intenzione di abbandonare il posto di lavoro, e non con riguardo al momento, eventualmente successivo, di effettivo abbandono dell'attivita morbigena, senza che rilevi in contrario la circostanza che 1'ultimo comma del medesimo art. 150 preveda che la rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro in quanto “diversamente si verrebbe a creare un irragionevole cumulo di provvidenze economiche, assolutamente incompatibile per le diverse causali rispettive (retributiva la prima, previdenziale la seconda) “
Appare evidente che è difficile ipotizzare che un intervento preventivo possa avere risultati positivi nei confronti di un soggetto le cui condizioni di salute sono già gravemente compromesse per cui è unanimmemente condiviso il rinvio alla percentuale dell’80%.I rimedi predisposti operano non soltanto nei confronti di quei lavoratori nei quali il male ha già raggiunto un grado notevole di avanzamento, tale da essere indennizzato, ma altresi, e soprattutto, nei confronti di coloro affetti non ancora in forma grave dalla malattia. E’ proprio nei confornti di costoro infatti che un tempestivo intervento profilattico può produrre gli effetti sperati.Le uniche malattie ammesse sono la silicosi e l’asbestosi.
Non vi rientrano malattie afffini ma diverse come le broncopneumopatie da inalazione di silicati, conosciute e separatamente previste dal t.u. ( all. 4). Cio precisato, si pongono due ulteriori problemi, tra loro connessi: se 1'interessato debba essere titolare di rendita per silicosi o asbestosi, o comunque che la malattia debba essere di grado tale da dare diritto alla relativa rendita per inabilita perma-nente parziale, oppure possa essere anche di grado inferiore.
II diritto alla rendita di passaggio sussiste solo nel caso in cui la lavorazione abbandonata rientri tra quelle elencate nella tabella all.to n. 8, non potendo l'art. 150 essere interpretato nel senso di considerare irrilevante il tipo di lavorazione abbandonata e responsabile della malattia . E’ pertanto escluso il diritto alla rendita di passaggio nel caso in cui il. lavoratore abbandoni non la lavorazione nella quale ha contratto la silicosi ma una successiva, responsabile non dell’insorgenza della tecnopatia ma, al limite, del suo aggravamento . E’ invece irrilevante che il lavoratore, dopo aver contratto la tecnopatia, continui anche presso diversi datori di lavoro, ad intervalli, a dedicarsi alla stessa lavorazione a causa della quale ha subito 1'affezione invalidante, potendo chiedere, quando si decide ad abbandonarla, la rendita di passaggio.L'accertamento del carattere morbigeno della lavorazione abbandonata per ragioni profilattiche deve essere compiuto non sulla base di una valutazione isolata di una o piu mansioni svolte dal lavoratore, ciascuna delle quali isolatamente considerata potrebbe anche non comportare un'esposizione al rischio specifico, ma con riferimento al complesso delle attività che 1'assicurato ha l'obbligo di svolgere e tenendo anche conto della componente ambientale del rischio prodotto, nonchè degli effetti dannosi gia subiti dal lavoratore e di eventuali altri elementi, come la corresponsione alL’INAIL di un apposito premio da parte del datore di lavoro, dai quali possa evincersi 1'esistenza dello stesso rischio .Il principo di diritto posto da Cassazione 2500/2002 ha evidenziato che il rischio ambientale (giustificativo dell’abbandono del posto) sussiste quando sia stata provata l’esistenza, nel luogo della lavorazione, di polvere di silicio che influisca negativamente, aggravandola, sulla silicosi già contratta dal lavoratore, tenendo conto del complesso delle mansioni dallo stesso svolte, anche se la concentrazione delle polveri non sia di per sé stessa sufficiente a determinare l’insorgenza della malattia.”..Poichè la funzione della rendita di passaggio è quella di tutelare la salute del lavoratore, offrendogli un incentivo all’abbandono dell’attività morbigena, la rendita non spetta ove sia stato accertato che la lavorazione abbandonata non presenta piu carattere morbigeno per intervenute modificazioni delle strutture e dei procedimenti di lavoro ovvero per mutamenti delle mansioni assegnate, giacchè in tal caso viene a mancare quel collegamento finalistico, presupposto dalla legge, per compensare il lavoratore del pregiudizio derivante dalla perdita della retribuzione e porlo in grado di cercarsi un'altra occupazione egualmente remunerativa
L'abbandono delle attività morbigene deve essere « volontario » e connesso a ragioni profilattiche. Le ragioni profilattiche non devono essere necessariamente esclusive, cioe tali da provocare da sole l'abbandono , ma possono anche concorrere con altri motivi, quali la previsione di prepensionamento , purche non incompatibili con esse e, comunque,completamente ininfluenti rispetto ad esse . E’ stato ritenuto non ostativo il conseguimento della pensione di anzianita, in quanto non comporta inabilita al lavoro e non esclude la volonta di continuarlo in generale pero la rendita di passaggio e incompatibile con la pensione di vecchiaia, perche questa e collegata ad insuperabili limiti di eta. Per i lavoratori in Cassa integrazione guadagni con prosecuzione ridotta dell'attività la mancanza in generale, nella rendita di passaggio, di soglia minima di rischio comporta la permanenza dello stesso anche per 1'orario ridotto. Per i lavoratori in Cassa integrazione guadagni a zero ore molto dipende dalla specifica fattispecie in cui versa il lavoratore rispetto all’azienda in crisi ed alle possibilità concreta di riavvio dell’attività morbigena. In tal senso vedansi Cass., 4 dicembre 1991, n. 13056 Cass., 11 dicembre 1991 n. 13367 Cass., 30 gennaio 1992 n. 985. Le «lavorazioni diverse » di cui al comma 2, cui 1'aspirante alla rendita di passaggio può dedicarsi, comprendono ogni tipo di lavorazione, con la sola esclusione di quelle morbigene a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro che si va ad instaurare.
L'importo della rendita varia a seconda che il lavoratore, dopo l'abbandono della lavorazione morbigena, sia rimasto disoccupato o si sia rioccupato in altra lavorazione. Nel primo caso la rendita è pari ai due terzi della retribuzione giornaliera percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione (ed indipendentemente dall’indennita di disoccupazione eventualmente corrisposta all'assicurato); nel secondo caso, invece, è pari ai due terzi della differenza fra le retribuzioni giornaliere percepite prima e dopo 1'abbandono. In ambedue i casi, però, essa è ridotta in modo tale che, sommata con le indennità spettanti per la riduzione della capacità di lavoro e con la retribuzione percepita in conseguenza della nuova occupazione (o con 1'indennita di disoccupazione o con la pensione), non superi l'importo della retribuzione percepita prima dell'abbandono della lavorazione morbigena.
Esempio:
retribuzione prcedente lavorazione euro 60,00 giornaliere
retribuzione dellla nuova lavorazione euro 30
differenza euro 30
rendita di passaggio = euro 20 giornalòiere pari ai 2/3 della differenza in meno
La corresponsione della rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. Peraltro, nel caso in cui il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca dell’assegno giornaliero, la rendita decorrerà dal giorno successivo alla data di cessazione dell’assegno medesimo (art. 150, VII c, T.U. 1965).
La rendita puo essere concessa anche una seconda volta, nel termine massimo di dieci anni dalla cessazione della prima erogazione, quando anche la nuova attivita intrapresa dal lavoratore assicurato (e sempre che non si tratti di attività che espone al rischio di silicosi e di asbestosi) risulti dannosa al suo organismo, influendo sull'ulteriore decorso della malattia.La Cassazione aveva sostenuto che la seconda rendita per 1'abbandono di lavorazioni non silicotigene, ma comunque dannose per la silicosi da cui è affetto il lavoratore, è subordinata al fatto che il lavoratore stesso abbia goduto, entro i dieci anni precedenti, della rendita di passaggio.
La Corte cost. 18 febbraio 1988 n. 178 ha dichiarato l'illegitti-mita costituzionale del quinto comma dell’art. 150 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede che la rendita di pas-saggio possa essere concessa anche se non fu chiesta in occasione del primo abbandono delle lavorazioni silicotigene, che determinarono 1'insorgenza della malattia.Seguiamo la Corte nel suo argomentare: “l.-In definitiva, l'opposizione alla prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 150 legge citata che l'Istituto svolge nel giudizio pretoreo, come quella che l'Avvocatura dello Stato avanza nel giudizio innanzi alla Corte (delle argomentazioni qui presentate dall'Istituto non si può tenere conto poichè la costituzione e avvenuta fuori termine) hanno carattere meramente formale.Affermare, infatti, che il lavoro cui da ultimo era addetto il ricorrente non é silicotigeno non risponde ai rilievi dell'ordinanza, essendo pacifico anche per il Pretore rimettente che l'ultimo lavoro tale non era. Deve dirsi, anzi, che, se lo fosse stato, proprio allora non poteva sorgere il problema, giacchè la ratio della norma-come da tutti si riconosce-é nella concessione di un incentivo al lavoratore per indurlo ad abbandonare al più presto l'ambiente di lavoro morbigeno, prima che la malattia professionale lo renda del tutto inabile al lavoro. Per consentirgli, perciò, di trovare altro lavoro, che non presenti la pericolosità delle lavorazioni elencate nell'art. 140 della stessa legge, ed anche per compensare eventuale differenza di mercede del lavoro meno pericoloso, gli viene corrisposta per un certo periodo una rendita che prende il nome dalla sua stessa finalità (<rendita di passaggio> ad altro lavoro). Solo a patto di osservare tali condizioni, é possibile ottenere per la seconda volta la rendita di passaggio, purchè il secondo lavoro non sia di quelli di cui all'art. 140 (e, perciò, nella specie non sia silicotigeno). E poichè ciò che il lavoratore chiedeva, nel caso in esame, era proprio quest'ultima rendita, e non la prima, in quanto egli era stato costretto ad abbandonare il secondo lavoro, non silicotigeno, ma risultato alla perizia d'ufficio tuttavia dannoso e influente sull'ulteriore corso della malattia, esattamente come esige il quinto comma dell'articolo impugnato, non ha alcun senso opporre che, però, esso lavoro non era silicotigeno.Infatti, poichè il ricorrente aveva riportato la silicosi nel lontano 1971, tanto da avere ottenuto una rendita vitalizia, se nel giugno 1981, quando richiedeva la rendita di passaggio, egli si fosse trovato ancora impegnato in una lavorazione silicotigena e si fosse trovato costretto a dimettersi per ulteriore aggravamento, sarebbe dubbio il suo diritto a percepire la prima rendita di passaggio perchè, persistendo per ulteriori dieci anni nella pericolosa lavorazione, avrebbe frustrato lo spirito della norma.D'altro lato, non avrebbe nemmeno potuto ottenere la seconda rendita perchè- a parte le attuali eccezioni-sarebbe mancata comunque la condizione rigorosamente richiesta dal quinto comma in esame: e, cioé, che la successiva lavorazione non fosse compresa fra quelle di cui all'art. 140.2. - In realtà, il problema proposto dall'ordinanza di rimessione non ha il carattere puramente formale cui le resistenze dell'Istituto nella causa del lavoro tentano di orientarlo.Il Pretore, infatti, prospetta il caso del lavoratore che sia venuto a trovarsi in tutte le precise condizioni descritte dal l'art. 150, ed abbia, perciò, tempestivamente lasciato il primo lavoro morbigeno da cui aveva contratto la malattia professionale, e si sia dedicato ad una lavorazione diversa da quelle elencate nell'art. 140, e ciononostante, entro i dieci anni successivi, sia stato costretto a lasciare anche questo secondo lavoro perchè risultato pure dannoso, influendo sull'ulteriore corso della malattia.Lamenta il Pretore che se, a quel punto, la rendita di passaggio, prevista nell'impugnato quinto comma del Decreto, gli viene negata sotto il pretesto che il lavoratore non aveva richiesto, a suo tempo, la rendita prevista dal primo comma, gli art.li 3 e 38 della Costituzione vengono vanificati. E ciò sia perchè il lavoratore viene a trovarsi esattamente nelle con dizioni in cui versano gli altri lavoratori che hanno percepito la prima rendita (art. 3 Cost.), e sia perchè le esigenze di vita e di bisogno del lavoratore, in caso di malattia professionale (art. 38, secondo comma, Cost.) non mutano quand'é costretto ad abbandonare il secondo lavoro, soltanto perchè non ebbe a richiedere la prima rendita.In realtà, le cause della mancata richiesta possono essere varie, dall'ignoranza dell'esistenza del diritto fino alla mancanza in quel momento delle esigenze che sono alla base delle finalità della norma. Come si evince dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo impugnato, la prima rendita é concessa per sopperire alla disoccupazione o alla differenza di mercede fra l'occupazione morbigena che viene abbandonata e quella nuova che non sia fra quelle di cui all'art. 140. Qualora - come esattamente é accaduto nel caso di specie - il lavoratore non perda un sol giorno di lavoro, nè alcunchè della mercede, perchè viene spostato, nell'ambito dello stesso stabilimento, ad altra lavorazione non morbigena, egli non ha alcuna ragione per chiedere la rendita di passaggio: che, anzi, se lo facesse sarebbe scorretto, e comunque mancherebbero gli elementi per calcolare la percentuale su cui la rendita dovrebbe essere corrisposta.D'altra parte, per, quando poi e costretto nel decennio ad abbandonare anche la seconda lavorazione, proprio - come e accaduto nella specie-per le ragioni e nelle condizioni indicate dal legislatore nel comma quinto, e soltanto allora che si verificano quelle esigenze di cui parla l'art. 38, secondo comma, Cost. Negare la rendita a quel punto, soltanto perchè non é stata corrisposta la prima, significa attribuire al comma un valore rigorosamente formalistico, frustrando il disposto costituzionale.Invalidare l'innegabile collegamento letterale fra la rendita del primo comma e quella del quinto perchè ivi si parla di <seconda volta>, vuol dire soltanto esasperare la formalistica interpretazione. Vero é soltanto che il legislatore allude ad una <seconda volta> nel presupposto che la stessa esigenza si sia verificata la prima volta: ma, se così non é stato, ciò non elimina la necessita di rendere operante il disposto costituzionale ove l'esigenza si verifichi soltanto dopo la seconda lavorazione.La sollevata questione é, pertanto, fondata.
La domanda dell’interessato deve essere presentata entro 180 giorni dall’abbandono della lavorazione nociva, corredata da dichiarazione del datore di lavoro circa 1'avvenuto abbandono del lavoro e la misura dell’ultima retribuzione. La domanda, corredata da dichiarazione del datore di lavoro attestante 1'abbandono della lavorazione e la misura deirultima retribuzione, deve essere accompagnata:
a) nel caso in cui 1'assicurato abbia trovato occupazione in altra lavorazione non prevista dalla tabella sopra richiamata, dalla dichiarazione del datore di lavoro sulla natura della nuova lavo-razione e sulla misura della retribuzione relativa;
b) nel caso in cui 1'assicurato sia disoccupato, da relativa attestazione degli organi competenti.
Detto termine ha natura perentoria. Per il lavoratore, che abbia abbandonato 1'attività silicotigena per ragioni diverse da quelle profilattiche e che successivamente ne abbia ripreso 1'esercizio per poi nuovamente abbandonarla volontariamente a fini profilattici, il suddetto termine comincia a decorrere dalla data della seconda cessazione dell’attivita, essendo irrilevante, ai fini del conseguimento della prestazione previdenziale, il primo abbandono della lavorazione morbigena per ragioni profilattiche, indipendentemente dalla circostanza che tale abbandono sia spontaneo o provocato. II diritto alla rendita di passaggio e soggetto ad un termine di decadenza e ad uno di prescrizione.II termine di decadenza di 180 giorni e fissato dalFart. 151 t.u. per la presentazione all'istituto assicuratore della domanda diretta alla liquidazione della rendita di passaggio, e decorre dal-1'abbandono del lavoro e non dall'accertamento della patologia. Con essa concorre la prescrizione estintiva di cui agli artt. 111 e 112 del medesimo testo unico, che decorre non gia dalla mani-festazione della malattia professionale, ma dall'abbandono della lavorazione morbigena (o di cessazione dell'assegno giornaliero per accertamenti o cure), ed e interrotta dalla proposizione della domanda nella sede amministrativa, soggetta alla decadenza di cui sopra.
L’articolo 1 comma 782 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha previsto una integrazione dell’articolo 150 che così recita: All'articolo 150, primo comma, dei decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purché non superiore all'ottanta per cento" sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell'integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento".